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ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L’accesso civico “semplice” riguarda la possibilità di chiunque di poter accedere a documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., nell’ipotesi di mancata pubblicazione degli stessi da parte di Recovery For Life SPA.

Come esercitare il diritto
L’istanza di Accesso Civico va inviata all’indirizzo di posta elettronica: amministrazione@recoveryforlife.it o per pec all’indirizzo recoveryforlife@pec.it oppure  presentando la richiesta, personalmente o tramite posta, presso la sede di RFL in via Santa Tecla 5, 20122 Milano.

Il procedimento
Dopo aver ricevuto l’istanza, Recovery For Life SPA, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede entro il termine di 30 giorni alla pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati, oggetto dell’istanza nella sezione Società Trasparente del sito internet www.recoveryforlife.it dando comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione ed indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui la Società ritardi, ometta la pubblicazione ovvero non dia risposta nel termine sopra indicato, l’istante può presentare richiesta di riesame all’Organismo di Vigilanza di Recovery For Life SPA, titolare anche del relativo potere sostitutivo, inviando il modulo “Richiesta di Riesame di Accesso Civico”, all’indirizzo di posta elettronica amministrazione@recoveryforlife.it o in alternativa presentando la richiesta, personalmente o tramite posta, presso la sede di RFL in via Santa Tecla 5, 20122 Milano.

L’Organismo di Vigilanza della Società, esaminata l’istanza e verificata la sussistenza del suddetto obbligo provvede entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della Richiesta di Riesame con la pubblicazione del documento, del dato o dell’informazione nella sezione Società Trasparente del sito internet www.recoveryforlife.it dandone comunicazione al richiedente e indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Normativa di riferimento
Art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.




ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO  

L’accesso civico “generalizzato” consente a chiunque di accedere ai dati e documenti che contengono informazioni già detenute e gestite da Recovery For Life SPA, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, restando comunque fermi i limiti e le esclusioni relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

Come esercitare il diritto
L’istanza di Accesso generalizzato va inviata all’indirizzo di posta elettronica: amministrazione@recoveryforlife.it o per pec all’indirizzo recoveryforlife@pec.it oppure  presentando la richiesta, personalmente o tramite posta, presso la sede di RFL in via Santa Tecla 5, 20122 Milano.

Spese rilascio documenti
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione.

Il procedimento
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell’Istanza di Accesso Generalizzato.

Eventuale presenza di controinteressati
Se l’istanza di accesso generalizzato riguarda dati, documenti o informazioni per i quali si individuano controinteressati (salvi i casi di pubblicazione obbligatoria), a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti di questi ultimi, Recovery For Life SPA provvederà a darne comunicazione al controinteressato, informandolo altresì della facoltà di presentare motivata opposizione scritta entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Il decorso del termine di 30 giorni per la gestione dell’Istanza di Accesso Generalizzato rimane sospeso fino all’eventuale ricevimento della motivata opposizione.
Il procedimento si chiude comunque con un provvedimento espresso e motivato che viene comunicato all’istante e all’eventuale controinteressato.

Esclusioni e limiti all’accesso generalizzato
L’accesso generalizzato è negato, eventualmente anche solo in via temporanea, nei casi previsti dall’art. 5-bis, comma 3, del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. (c.d. eccezioni assolute).
L’accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concerto alla tutela di uno degli interessi indicati all’art. 5-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. (cd. eccezioni relative o qualificate). In tali situazioni di esclusioni e limiti, la Società dovrà perciò valutare caso per caso se l’ostensione di quanto richiesto possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi pubblici o privati indicati ai suddetti commi 1 e 2 dell’art. 5-bis, del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.
Se i limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto viene garantito l’accesso parziale agli altri dati o alle altre parti.

Conclusione del procedimento
Il procedimento, a seconda dei casi, può concludersi con l’accoglimento o il rifiuto, fatto salvo comunque il potere di differimento e le limitazioni di cui sopra.

      1. Accoglimento – Recovery For Life SPA trasmette tempestivamente al richiedente i dati/documenti richiesti.

      1. Accoglimento nonostante l’opposizione del controinteressato – Salvi i casi di comprovata indifferibilità, Recovery For Life SPA ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al soggetto istante i dati o i documenti richiesti, non prima di 15 giorni, dalla ricezione della stessa comunicazione dal parte del controinteressato.

      1. Rifiuto, differimento e limitazione all’accesso – Recovery For Life SPA motiva il provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 33/2013, dandone comunicazione all’interessato nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

    Rimedi avverso il rifiuto totale o parziale o di mancata risposta entro i termini
    Nel caso di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato, o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, l’istante, ovvero gli eventuali controinteressati nei casi di accoglimento dell’istanza di accesso generalizzato, possono presentare richiesta di riesame all’Organismo di Vigilanza di Recovery For Life SPA che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni dal ricevimento del Modulo “Richiesta di Riesame Accesso Generalizzato” all’indirizzo di posta elettronica amministrazione@recoveryforlife.it, oppure  presentando la richiesta, personalmente o tramite posta, presso la sede di RFL in via Santa Tecla 5, 20122 Milano.

    Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), il suddetto Organismo di Vigilanza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.
    Avverso la decisione di Recovery For Life SPA o, in caso di riesame avverso quella adottata in tale sede dall’Organismo di Vigilanza, il richiedente può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs 104/2010 e s.m.i.

    Normativa di riferimento
    Art. 5, comma 2 e art. 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. nel rispetto altresì delle Linee Guida emanate dall’ANAC con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.

    Documento

    Per quanto non espressamente illustrato nella presente pagina, si rimanda alle specifiche previsioni contenute nel decreto legislativo n. 33/2013 s.m.i. e agli ulteriori atti normativi, anche di livello regolamentare, che disciplinano la materia.





    ACCESSO DOCUMENTALE

    L’accesso documentale, disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 e s.m.i., è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi.

    Il diritto di accesso documentale ai documenti amministrativi può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse personale, diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto della richiesta di accesso.

    Come esercitare il diritto

    L’istanza di Accesso Documentale va inviata all’indirizzo di posta elettronica: amministrazione@recoveryforlife.it o per pec all’indirizzo recoveryforlife@pec.it oppure  presentando la richiesta, personalmente o tramite posta, presso la sede di RFL in via Santa Tecla 5, 20122 Milano.

    Spese rilascio documenti

    Il rilascio di documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione.

    Accesso informale

    Se dalla natura del documento richiesto non risulta che in esso siano contenute informazioni riferite a soggetti terzi (cd. controinteressati), il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato in via informale, mediante richiesta, anche verbale.

    In caso di delega all’accesso ai documenti oggetto dell’istanza, il delegato deve presentare la delega sottoscritta dal soggetto legittimato all’accesso e di copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

    La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, viene accolta se Recovery For Life SPA ha l’effettiva disponibilità materiale dell’atto. Contestualmente provvede all’esibizione del documento, all’estrazione delle copie ovvero alla pubblicazione delle notizie oggetto di istanza.

    Qualora i documenti richiesti non siano immediatamente disponibili, l’interessato riceve comunicazione dei tempi necessari per l’acquisizione della documentazione richiesta. Contestualmente il richiedente è invitato a presentare richiesta formale di accesso ai documenti amministrativi.

    Il richiedente è altresì invitato a presentare richiesta formale di accesso qualora, in base alla natura del documento oggetto dell’istanza, Recovery For Life SPA riscontri l’esistenza di controinteressati.

    Accesso formale

    Il richiedente presenta una formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi quando sia impossibile l’accoglimento in via informale, ovvero sorgano dubbi sull’accessibilità del documento, sull’esistenza di controinteressati, sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi o sulla sussistenza dell’interesse in relazione alle informazioni e alla documentazione fornita.

    La richiesta di accesso sarà autorizzata o motivatamente respinta nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Decorso tale termine senza che vi sia stata formale risposta, al richiesta deve intendersi respinta ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. 241/90.

    Nel caso in cui la richiesta di accesso sia irregolare o incompleta, Recovery For Life SPA ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni. In tal caso il termine del procedimento (30 giorni) ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta corretta.

    Il dipendente della Società incaricato cura la redazione del verbale attestante l’espletamento dell’accesso che deve essere sottoscritto dal dipendente incaricato e dal soggetto che effettua l’accesso. Copia del verbale viene rilasciata al richiedente, o alla persona da lui delegata.

    Eventuale presenza di controinteressati

    Nel caso in cui il documento richiesto contenga informazioni riferite a soggetti terzi, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza, Recovery For Life SPA provvederà a fornire loro notizia della richiesta mediante invio di copia dell’istanza.

    I controinteressati, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, hanno facoltà di presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

    Il decorso del termine di 30 giorni per la gestione dell’Istanza di Accesso Generalizzato rimane sospeso fino all’eventuale ricevimento della motivata opposizione.

    Esclusioni del diritto di accesso

    Il diritto di accesso documentale è escluso nei casi indicati dall’art. 24, comma 1, L. 241/1990 e s.m.i.

    Sono altresì sottratte al diritto di accesso le sottoelencate categorie di documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 24, comma2, L. 241/1990 e s.m.i e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 184/2006.

    Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 D.Lgs n196/2003 e s.m.i. in caso di atti idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

    Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate ad un controllo generalizzato dell’attività di Recovery For Life SPA.

    Mancato accoglimento della richiesta, limitazione e differimento

    Il rifiuto, la limitazione, o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati relativamente alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

    L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento quando quest’ultimo sia necessario per assicurare una temporanea tutela degli interessi, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 241/1990 e s.m.i., o per salvaguardare specifiche esigenze della Società, secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 2, D.P.R. 184/2006 e s.m.i. in relazione ai documenti la cui conoscenza potrebbe compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.

    In ogni caso, la richiesta si ritiene rigettata nel caso in cui siano trascorsi 30 giorni dal suo ricevimento senza che Recovery For Life SPA si sia pronunciata.

    Rimedi avverso il diniego o il differimento

    In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione della determinazione amministrativa, ovvero dalla formazione del silenzio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2014 e s.m.i., secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 5, l.241/1990 e s.m.i.

    Normativa di riferimento

    Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 e s.m.i.

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